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La Corte di cassazione analizza i danni che il medico pu essere chiamato a risarcire in caso di violazione del dovere di informazione
di Valeria Zeppilli - Anche l'esecuzione a opera d'arte di un intervento medico-chirurgico che non abbia prodotto i risultati sperati pu essere fonte di responsabilit per il sanitario. Infatti se il paziente non ha ricevuto un'adeguata informazione circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili dell'intervento e riesce a dimostrare che, se fosse stato informato, avrebbe rifiutato di sottoporvisi, il medico deve risarcire il danno alla salute.
L'argomento stato di recente oggetto dell'ordinanza numero 15749/2018 della Corte di cassazione (qui sotto allegata) che peraltro ha precisato che la prova del verosimile rifiuto pu essere data anche tramite presunzioni.
La violazione del dovere di informare il paziente pu determinare due diverse tipologie di danno: il danno alla salute e il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione.
Ci posto, per la Corte l'omessa o insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta colposa del medico pu dar luogo alle seguenti fattispecie.
Se il paziente avrebbe comunque deciso di sottoporsi all'intervento alle medesime condizioni, il
risarcimento limitato al solo danno alla salute, nella sua duplice componente morale e relazionale.
Se, invece, il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, il risarcimento si estende anche al danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.
Invece, in caso di omessa o insufficiente informazione in relazione a un intervento che ha cagionato un danno alla salute a causa della condotta non colposa del medico, se il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento, il risarcimento liquidato con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione mentre la lesione della salute va valutata "in relazione alla situazione differenziale tra quella conseguente all'intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso".
Infine, se l'omessa informazione ha riguardato un intervento che stato correttamente eseguito e non ha cagionato alcun danno alla salute del paziente, la lesione del diritto all'autodeterminazione risarcibile "tutte le volte che, e solo se, il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell'intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e ad accettarle, trovandosi invece del tutto impreparato di fronte ad esse".
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